PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le norme in materia di sospensione del processo e messa alla prova previste dall'articolo 28 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, non si applicano nei casi in cui il minorenne ha commesso i reati previsti dai seguenti articoli del codice penale: 416-bis (associazione di tipo mafioso); 575 (omicidio), 609-bis (violenza sessuale); 609-octies (violenza sessuale di gruppo); 628 (rapina) nell'ipotesi di cui al terzo comma, numero 1), prima parte, che prevede l'uso di armi; 629 (estorsione) e 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione).